Art. 12
Riassegnazione temporanea di possibilità di pesca non utilizzate nell’ambito di APPS
In vigore dal 12 dic 2017
Riassegnazione temporanea di possibilità di pesca non utilizzate nell’ambito di APPS
1. Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro pertinente periodo di attuazione di un protocollo di un APPS che tenga conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca e delle campagne di pesca, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano delle quote corrispondenti dell’assegnazione.
2. Entro 10 giorni di calendario dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:
a)
comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel pertinente corso del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca; oppure
b)
notificare alla Commissione l’uso delle loro possibilità di pesca mediante lo scambio delle possibilità di pesca a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento di base.
3. Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 o hanno comunicato alla stessa soltanto un uso parziale delle loro possibilità di pesca e se, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca disponibili non utilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell’assegnazione. Al tempo stesso, la Commissione informa tutti gli Stati membri della pubblicazione dell’invito a manifestare interesse.
4. Entro 10 giorni di calendario dal ricevimento dell’invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3, gli Stati membri che beneficiano di una quota dell’assegnazione possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca disponibili non utilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.
5. Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati.
6. Se al termine del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 4 gli Stati membri che beneficiano di una quota dell’assegnazione non manifestano interesse per il volume totale delle possibilità di pesca disponibili non utilizzate, la Commissione può estendere l’invito a manifestare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui a tale paragrafo.
7. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 6 del presente articolo, le possibilità di pesca non utilizzate sono riassegnate dal Consiglio a norma dell’, paragrafo 3, TFUE esclusivamente su base temporanea per il pertinente periodo di tempo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
La Commissione comunica agli Stati membri quali Stati membri hanno beneficiato della riassegnazione e le quantità riassegnate.
8. La riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca si fonda su criteri trasparenti e obiettivi, compresi, ove applicabile, criteri di natura ambientale, sociale ed economica. Tali criteri comprendono:
a)
le possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;
b)
il numero di Stati membri richiedenti;
c)
la quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell’assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;
d)
i livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente, ove applicabile;
e)
la redditività dei piani di pesca trasmessi dagli Stati membri richiedenti, alla luce del numero, del tipo e delle caratteristiche delle navi e degli attrezzi utilizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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