Art. 16
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 dic 2017
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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