Art. 15
Consultazioni con i paesi terzi in relazione ai pescherecci dell’Unione
In vigore dal 12 dic 2017
Consultazioni con i paesi terzi in relazione ai pescherecci dell’Unione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare l’ attuando nel diritto dell’Unione l’esito delle consultazioni tra l’Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici, per quanto concerne le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca.
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