Art. 43
Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP
In vigore dal 12 dic 2017
Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP
1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un’ORGP informazioni rilevanti per l’efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni alla Commissione o all’organismo da essa designato e, ove opportuno, agli altri Stati membri interessati, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme dell’ORGP interessata.
2. La Commissione o l’organismo da essa designato può, nell’ambito di accordi di pesca conclusi tra l’Unione e paesi terzi, sotto l’egida di ORGP di cui l’Unione è parte contraente, comunicare informazioni pertinenti in merito all’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
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