Art. 43

Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP

In vigore dal 12 dic 2017
Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP 1.   Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un’ORGP informazioni rilevanti per l’efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni alla Commissione o all’organismo da essa designato e, ove opportuno, agli altri Stati membri interessati, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme dell’ORGP interessata. 2.   La Commissione o l’organismo da essa designato può, nell’ambito di accordi di pesca conclusi tra l’Unione e paesi terzi, sotto l’egida di ORGP di cui l’Unione è parte contraente, comunicare informazioni pertinenti in merito all’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2403:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo