Art. 41

Accesso ai dati

In vigore dal 12 dic 2017
Accesso ai dati Fatto salvo l’articolo 110 del regolamento sul controllo, gli Stati membri o la Commissione concedono l’accesso alla parte protetta della banca dati dell’Unione per le autorizzazioni di pesca delle flotte da pesca esterne di cui all’ del presente regolamento ai pertinenti servizi amministrativi competenti che partecipano alla gestione delle flotte pescherecce.
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