Art. 40

Prescrizioni tecniche

In vigore dal 12 dic 2017
Prescrizioni tecniche 1.   Lo scambio di informazioni di cui ai titoli II e III e nel presente titolo è effettuato in formato elettronico. 2.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai titoli II e III e nel presente titolo. I requisiti tecnico-operativi diventano applicabili non prima di sei mesi dalla data della loro adozione ed entro 18 mesi dalla stessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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