Art. 9
Appartenenza a un’ORGP
In vigore dal 12 dic 2017
Appartenenza a un’ORGP
Un peschereccio dell’Unione può effettuare operazioni di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un’ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP.
Storico versioni
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