Art. 9 · Appartenenza a un’ORGP

Art. 9

Appartenenza a un’ORGP

In vigore dal 12 dic 2017
Appartenenza a un’ORGP Un peschereccio dell’Unione può effettuare operazioni di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un’ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2403:oj#art-9