Art. 7
Gestione delle autorizzazioni di pesca
In vigore dal 12 dic 2017
Gestione delle autorizzazioni di pesca
1. L’operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.
2. L’operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.
3. Lo Stato membro di bandiera verifica periodicamente che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell’autorizzazione.
4. Se, a seguito dell’esito finale delle attività di ispezione di cui al paragrafo 3, è provato che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca non sono più soddisfatte, lo Stato membro di bandiera adotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l’autorizzazione e, se del caso, imponendo sanzioni. Le sanzioni applicate dallo Stato membro di bandiera in caso di infrazioni dovrebbero essere sufficientemente severe da assicurare l’effettivo rispetto delle norme, prevenire infrazioni e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle infrazioni. Lo Stato membro di bandiera ne dà immediata notifica all’operatore e alla Commissione. Se del caso, la Commissione ne informa il segretariato dell’ORGP o il paese terzo in questione.
5. Su richiesta motivata della Commissione, lo Stato membro di bandiera adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 in caso di violazione delle misure di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine adottate da un’ORGP di cui l’Unione è parte contraente o nel quadro di un APPS.
6. Nel caso in cui l’Unione sia una parte contraente di un’ORGP e un peschereccio dell’Unione non soddisfi le condizioni di cui all’, lettera b), secondo quanto accertato nella relazione di ispezione finale riconosciuta dall’ORGP, e nel caso in cui lo Stato membro di bandiera non adotti gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di bandiera in questione di garantire che il peschereccio dell’Unione soddisfi dette condizioni.
Nel caso in cui lo Stato membro di bandiera in questione non abbia adottato entro un termine di 15 giorni gli opportuni provvedimenti per conformarsi alla decisione della Commissione di cui al primo comma, la Commissione invia al segretariato dell’ORGP i dettagli aggiornati dei pescherecci di cui all’ affinché si provveda nei confronti della nave in questione. La Commissione informa lo Stato membro di bandiera in merito al provvedimento adottato. Lo Stato membro di bandiera notifica all’operatore il provvedimento adottato dalla Commissione.
7. Nel caso in cui l’Unione abbia concluso un APPS con un paese terzo e un peschereccio dell’Unione non soddisfi le condizioni di cui all’, lettera b), secondo quanto accertato nella relazione di ispezione finale riconosciuta dalle autorità competenti, e nel caso in cui lo Stato membro di bandiera non adotti gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di bandiera in questione di garantire che il peschereccio dell’Unione soddisfi dette condizioni.
Nel caso in cui lo Stato membro di bandiera in questione non abbia adottato entro un termine di 15 giorni gli opportuni provvedimenti per conformarsi alla decisione della Commissione di cui al primo comma, la Commissione invia al paese terzo i dettagli aggiornati dei pescherecci affinché si provveda nei confronti del peschereccio dell’Unione in questione. La Commissione informa lo Stato membro di bandiera in merito al provvedimento adottato. Lo Stato membro di bandiera notifica all’operatore il provvedimento adottato dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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