Art. 21

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

In vigore dal 12 dic 2017
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca soltanto se: a) i criteri di ammissibilità di cui all’ sono soddisfatti; b) le norme stabilite dall’ ORGP o le disposizioni del diritto dell’Unione di recepimento sono rispettate; e c) nel caso in cui le operazioni di pesca si svolgano nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli o 17 sono soddisfatti.
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