Art. 20
Autorizzazioni di pesca
In vigore dal 12 dic 2017
Autorizzazioni di pesca
1. Un peschereccio dell’Unione le cui operazioni di pesca sono soggette a un regime di autorizzazione adottato dall’ORGP effettua operazioni di pesca sotto l’egida della ORGP soltanto se:
a)
l’Unione è parte contraente della ORGP;
b)
è stata rilasciata allo stesso un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera;
c)
lo stesso è stato inserito nel pertinente registro o elenco di navi autorizzate dell’ORGP; e
d)
nel caso in cui le operazioni di pesca si svolgano nelle acque di paesi terzi, allo stesso è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca da parte del pertinente paese terzo in conformità del capo II.
2. Il paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, non si applica in relazione ai pescherecci dell’Unione che pescano esclusivamente nelle acque dell’Unione cui sia già stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità dell’ del regolamento sul controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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