Art. 5
Criteri di ammissibilità
In vigore dal 12 dic 2017
Criteri di ammissibilità
1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione a effettuare operazioni di pesca al di fuori delle acque dell’Unione unicamente se:
a)
ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente ai requisiti previsti dall’allegato o dall’APPS od ORGP in questione, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d’appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all’Unione;
b)
il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all’ del regolamento sul controllo;
c)
il peschereccio e la relativa nave d’appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell’IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell’Unione;
d)
il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un’ORGP e/o dall’Unione a norma del regolamento INN;
e)
se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca a norma dell’accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell’ORGP; e
f)
se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all’.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, al fine di modificare l’allegato per garantire il monitoraggio adeguato delle attività dei pescherecci a norma del presente regolamento, in particolare tramite nuovi requisiti in materia di dati derivanti dagli accordi di pesca o dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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