Art. 4
Principio generale
In vigore dal 12 dic 2017
Principio generale
Fatto salvo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dall’organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell’Unione effettua operazioni di pesca al di fuori delle acque dell’Unione soltanto se è stato autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera e se le operazioni di pesca sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata conformemente ai capi da II a V, se del caso.
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