Art. 4 · Principio generale

Art. 4

Principio generale

In vigore dal 12 dic 2017
Principio generale Fatto salvo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dall’organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell’Unione effettua operazioni di pesca al di fuori delle acque dell’Unione soltanto se è stato autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera e se le operazioni di pesca sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata conformemente ai capi da II a V, se del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2403:oj#art-4