Art. 2

Relazione con il diritto internazionale e dell’Unione

In vigore dal 12 dic 2017
Relazione con il diritto internazionale e dell’Unione Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni: a) contenute negli APPS e in altri accordi di pesca conclusi tra l’Unione e i paesi terzi; b) adottate da ORGP di cui l’Unione è parte contraente; c) contenute nel diritto dell’Unione che attua o recepisce le disposizioni di cui alle lettere a) e b).
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