Art. 2
Relazione con il diritto internazionale e dell’Unione
In vigore dal 12 dic 2017
Relazione con il diritto internazionale e dell’Unione
Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:
a)
contenute negli APPS e in altri accordi di pesca conclusi tra l’Unione e i paesi terzi;
b)
adottate da ORGP di cui l’Unione è parte contraente;
c)
contenute nel diritto dell’Unione che attua o recepisce le disposizioni di cui alle lettere a) e b).
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