Art. 6
Cambio di bandiera
In vigore dal 12 dic 2017
Cambio di bandiera
1. Il presente articolo si applica alle navi che, durante i cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione di pesca:
a)
sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell’Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo; e
b)
sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.
2. Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca solo se ha verificato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1 non ha:
a)
praticato la pesca INN;
b)
operato nelle acque di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
c)
operato nelle acque di un paese terzo iscritto nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’ del regolamento INN; e
d)
operato nelle acque di un paese terzo identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’ del regolamento INN dopo un periodo di sei settimane dall’adozione della decisione della Commissione che identifica il paese terzo come tale, a eccezione delle operazioni effettuate nel caso in cui il Consiglio abbia respinto la proposta di designare detto paese terzo non cooperante ai sensi dell’ di tale regolamento.
3. A tal fine, l’operatore fornisce le seguenti informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo:
a)
una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato conformemente a quanto richiesto dal paese terzo di bandiera;
b)
una copia di tutte le autorizzazioni a effettuare operazioni di pesca nel periodo considerato;
c)
una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all’operatore nel periodo considerato;
d)
la storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave è uscita dal registro della flotta dell’Unione.
4. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un’autorizzazione di pesca a una nave che ha preso la bandiera di un paese terzo:
a)
iscritto nell’elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’ del regolamento INN;
b)
identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’ del regolamento INN dopo un periodo di sei settimane dall’adozione della decisione della Commissione che identifica il paese terzo come tale, a eccezione delle operazioni effettuate nel caso in cui il Consiglio abbia respinto la proposta di designare detto paese terzo non cooperante ai sensi dell’ di tale regolamento; oppure
c)
identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Consiglio.
5. Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena sono diventate applicabili le circostanze di cui al paragrafo 2, lettere da b) a d), o al paragrafo 4, lettere da a) a c), l’operatore:
a)
ha cessato le operazioni di pesca; e
b)
ha avviato immediatamente le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta peschereccia del paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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