Art. 33
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca
In vigore dal 12 dic 2017
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca
1. La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un’autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione soltanto se:
a)
esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell’articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell’UNCLOS;
b)
le condizioni definite nell’accordo di pesca pertinente sono soddisfatte e il peschereccio è ammissibile nell’ambito dell’accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell’elenco delle navi previsto da tale accordo;
c)
le informazioni richieste conformemente all’accordo riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d’appoggio sono complete e precise e il peschereccio e la o le relative navi d’appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto ai sensi del diritto dell’Unione;
d)
il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un’ORGP e/o dall’Unione a norma del regolamento INN;
e)
il paese terzo non è iscritto nell’elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012.
2 Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle navi di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca a norma di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta degli stock ittici di interesse comune.
Storico versioni
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