Art. 35

Gestione delle autorizzazioni di pesca

In vigore dal 12 dic 2017
Gestione delle autorizzazioni di pesca 1.   Se una delle condizioni di cui all’ non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell’autorizzazione, e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati. 2.   La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l’autorizzazione rilasciata al peschereccio del paese terzo qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine, o laddove sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN, oppure qualora l’Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione. La Commissione informa immediatamente il paese terzo interessato nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l’autorizzazione in conformità del primo comma.
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