Art. 34

Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca

In vigore dal 12 dic 2017
Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca 1.   Il paese terzo interessato trasmette alla Commissione le domande relative ai propri pescherecci anteriormente al termine previsto nell’accordo in questione o stabilito dalla Commissione. 2.   La Commissione può chiedere al paese terzo i complementi di informazione necessari per verificare che le condizioni previste all’ siano state soddisfatte. 3.   Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione rilascia un’autorizzazione di pesca e ne informa senza indugio il paese terzo e gli Stati membri interessati.
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