Art. 32
Principi generali
In vigore dal 12 dic 2017
Principi generali
1. Un peschereccio di un paese terzo pratica operazioni di pesca nelle acque dell’Unione soltanto se gli è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all’.
2. Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell’Unione deve rispettare le norme che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca in cui opera. Qualora le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca fossero diverse, le disposizioni devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica tale accordo.
3. Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell’Unione senza un’autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca sono fissati e riposti in conformità delle condizioni stabilite all’ del regolamento sul controllo, in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.
Storico versioni
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