Art. 30

Trasmissione di informazioni a paesi terzi

In vigore dal 12 dic 2017
Trasmissione di informazioni a paesi terzi 1.   Quando svolge operazioni di pesca a norma del presente titolo, il comandante di un peschereccio dell’Unione o il rappresentante di tale comandante mette a disposizione del paese terzo le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco e invia inoltre una copia elettronica di tali dati al suo Stato membro di bandiera. 2.   Lo Stato membro di bandiera valuta, tramite controlli incrociati conformemente all’articolo 109 del regolamento sul controllo, la coerenza dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo con i dati ricevuti in conformità di tale regolamento e, se del caso, in conformità delle disposizioni pertinenti dell’APPS. 3.   La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura o delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata anche un’infrazione grave ai fini dell’articolo 90 del regolamento sul controllo in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione.
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