Art. 29

Dati relativi al programma di osservazione

In vigore dal 12 dic 2017
Dati relativi al programma di osservazione Se a bordo di un peschereccio dell’Unione sono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione, le relative relazioni sono inviate senza indugio, in conformità delle norme di trasmissione definite nel programma di osservazione, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera.
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