Art. 28

Operazioni di trasbordo

In vigore dal 12 dic 2017
Operazioni di trasbordo 1.   Eventuali operazioni di trasbordo effettuate da un peschereccio dell’Unione in alto mare o a norma di autorizzazioni dirette sono condotte conformemente agli del regolamento sul controllo. Per i trasbordi avvenuti l’anno precedente, lo Stato membro di bandiera fornisce annualmente alla Commissione entro la fine di marzo le informazioni che figurano nella dichiarazione di trasbordo, la data del trasbordo, la posizione geografica e la zona in cui ha avuto luogo il trasbordo. 2.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione che pescano a norma di autorizzazioni dirette o in alto mare comunicano le seguenti informazioni alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera prima del trasbordo: a) il nome e il numero di identificazione esterno della nave ricevente; b) l’ora e la posizione geografica dell’operazione di trasbordo prevista; e c) le quantità stimate delle specie oggetto di trasbordo. 3.   Il presente articolo non si applica ai trasbordi effettuati nei porti da pescherecci dell’Unione.
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Operazioni di trasbordo (Art. 28 Regolamento (UE) 2017/2403) — Testo vigente | Portale Normativo