Art. 26

Principi

In vigore dal 12 dic 2017
Principi 1.   Un peschereccio dell’Unione non effettua operazioni di pesca nell’ambito di contratti di noleggio nelle acque in cui è in vigore o è applicato in via provvisoria un APPS. 2.   Un peschereccio dell’Unione non effettua operazioni di pesca nell’ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente né pratica il subnoleggio. 3.   I pescherecci dell’Unione operano nell’ambito di contratti di noleggio in acque sotto l’egida di un’ORGP solo se lo Stato a cui la nave è noleggiata è parte contraente di detta organizzazione. 4.   Un peschereccio dell’Unione noleggiato non utilizza le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera durante il periodo di applicazione del noleggio. Le catture di un peschereccio dell’Unione noleggiato sono imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore. 5.   Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda gli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale, del regolamento sul controllo, del regolamento INN o di altre disposizioni della PCP, tra cui gli obblighi di comunicazione. 6.   Il titolare della licenza di pesca di un peschereccio dell’Unione che deve essere noleggiato informa lo Stato membro di bandiera del contratto di noleggio prima del suo inizio. Tale Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.
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