Art. 24
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
In vigore dal 12 dic 2017
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca in alto mare soltanto se:
a)
sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all’;
b)
le operazioni di pesca previste sono:
—
conformi a una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle operazioni di pesca previste, fornita o convalidata da un istituto scientifico nello Stato membro di bandiera, oppure
—
parte di un programma di ricerca che includa un regime di raccolta dei dati, organizzato da un organismo scientifico. Il protocollo scientifico di ricerca, che sarà richiesto in ogni caso, è convalidato da un istituto scientifico nello Stato membro di bandiera.
Storico versioni
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