Art. 37
Superamento di contingenti nelle acque dell’Unione
In vigore dal 12 dic 2017
Superamento di contingenti nelle acque dell’Unione
1. Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l’ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.
2. Se non è possibile procedere a una detrazione in conformità del paragrafo 1 dal contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto il paese terzo interessato non dispone di un contingente sufficiente per tale stock o gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione del paese terzo interessato, può operare negli anni successivi detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale paese terzo nella stessa zona geografica o dotati di valore commerciale corrispondente.
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