Art. 35 · Gestione delle autorizzazioni di pesca

Art. 35

Gestione delle autorizzazioni di pesca

In vigore dal 12 dic 2017
Gestione delle autorizzazioni di pesca 1.   Se una delle condizioni di cui all’ non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell’autorizzazione, e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati. 2.   La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l’autorizzazione rilasciata al peschereccio del paese terzo qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine, o laddove sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN, oppure qualora l’Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione. La Commissione informa immediatamente il paese terzo interessato nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l’autorizzazione in conformità del primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2403:oj#art-35