Art. 33 · Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

Art. 33

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

In vigore dal 12 dic 2017
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca 1.   La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un’autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione soltanto se: a) esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell’articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell’UNCLOS; b) le condizioni definite nell’accordo di pesca pertinente sono soddisfatte e il peschereccio è ammissibile nell’ambito dell’accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell’elenco delle navi previsto da tale accordo; c) le informazioni richieste conformemente all’accordo riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d’appoggio sono complete e precise e il peschereccio e la o le relative navi d’appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto ai sensi del diritto dell’Unione; d) il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un’ORGP e/o dall’Unione a norma del regolamento INN; e) il paese terzo non è iscritto nell’elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012. 2   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle navi di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca a norma di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta degli stock ittici di interesse comune.
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