Art. 25

Promotore di un programma ABCP

In vigore dal 12 dic 2017
Promotore di un programma ABCP 1.   Il promotore del programma ABCP è un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE. 2.   Il promotore di un programma ABCP è un fornitore di linee di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP coprendo tutti i rischi di liquidità e di credito e qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nonché tutti gli altri costi delle operazioni e i costi relativi all’intero programma se necessari per garantire all’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP con tale sostegno. Il promotore fornisce agli investitori una descrizione del sostegno prestato a livello di operazione, compresa una descrizione delle linee di liquidità fornite. 3.   Prima di poter diventare il promotore di un programma ABCP STS, l’ente creditizio dimostra alla sua autorità competente che il suo ruolo a norma del paragrafo 2 non mette a rischio la sua solvibilità e liquidità, neppure in condizioni di mercato di estrema criticità. L’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si considera soddisfatto qualora l’autorità competente abbia determinato, sulla base della revisione e della valutazione di cui all’articolo 97, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi. 4.   Il promotore esercita la propria due diligence e verifica l’osservanza degli obblighi di cui all’, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, secondo i casi. Verifica anche che il venditore abbia predisposto capacità di gestione e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all’articolo 265, paragrafo 2, lettere da h) a p), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi. 5.   Il venditore, a livello di operazione, o il promotore, a livello di programma ABCP, deve adempiere l’obbligo di mantenimento del rischio di cui all’. 6.   Il promotore è responsabile dell’osservanza dell’ a livello di programma ABCP e di garantire che siano messe a disposizione dei potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, su loro richiesta: a) le informazioni aggregate previste all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a); e b) le informazioni previste all’, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. 7.   Qualora il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza, la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati.
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Promotore di un programma ABCP (Art. 25 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo