Art. 23
Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
In vigore dal 12 dic 2017
Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
1. Un’operazione ABCP è considerata STS quando è conforme ai requisiti a livello di operazione di cui all’.
2. Un programma ABCP è considerato STS quando è conforme ai requisiti dell’ e quando il promotore di tale programma è conforme ai requisiti dell’.
Ai fini della presente sezione, per «venditore» si intende il «cedente» o il «prestatore originario».
3. Entro il 18 ottobre 2018, l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, adotta, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull’interpretazione e l’applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli del presente regolamento.
Storico versioni
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