Art. 23

Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata

In vigore dal 12 dic 2017
Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata 1.   Un’operazione ABCP è considerata STS quando è conforme ai requisiti a livello di operazione di cui all’. 2.   Un programma ABCP è considerato STS quando è conforme ai requisiti dell’ e quando il promotore di tale programma è conforme ai requisiti dell’. Ai fini della presente sezione, per «venditore» si intende il «cedente» o il «prestatore originario». 3.   Entro il 18 ottobre 2018, l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, adotta, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull’interpretazione e l’applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli del presente regolamento.
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Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo