Art. 4

Fonti delle informazioni

In vigore dal 14 nov 2017
Fonti delle informazioni La valutazione è fondata su qualsiasi informazione attinente alla data della valutazione, ritenuta pertinente dal perito. Oltre ai bilanci dell'entità, alle relazioni di audit e alle segnalazioni regolamentari ad essi connesse relative a un periodo che termina il più vicino possibile alla data della valutazione, tali informazioni pertinenti possono includere quanto segue: a) i bilanci aggiornati e le segnalazioni regolamentari elaborati dall'entità il più vicino possibile alla data di valutazione; b) una spiegazione delle metodologie, delle ipotesi e dei giudizi fondamentali utilizzati dall'entità al fine di elaborare i bilanci e le segnalazioni regolamentari; c) i dati contenuti nei registri contabili dell'entità; d) i dati di mercato pertinenti; e) le conclusioni tratte dal perito da scambi di vedute con la dirigenza e i revisori dei conti; f) ove disponibili, le valutazioni di vigilanza relative alle condizioni finanziarie dell'entità, comprese le informazioni acquisite a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2014/59/UE; g) le valutazioni della qualità delle attività del settore, se pertinenti alle attività dell'entità, nonché i risultati degli stress test; h) le valutazioni inter pares, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità; i) i dati storici, opportunamente corretti per eliminare i fattori che non sono più pertinenti e per includere altri fattori che non incidono sui dati storici; o j) le analisi delle tendenze, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità.
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