Art. 5

Impatto degli accordi di gruppo

In vigore dal 14 nov 2017
Impatto degli accordi di gruppo 1.   Se l'entità fa parte di un gruppo, il perito prende in considerazione l'impatto che gli accordi di sostegno infragruppo esistenti per contratto possono avere sul valore delle attività e delle passività se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi vengano attuati. 2.   Il perito tiene conto soltanto dell'impatto di altri accordi formali o informali all'interno del gruppo se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi restino in vigore in condizioni finanziarie di stress o di risoluzione del gruppo. 3.   Il perito determina se le risorse di un'entità all'interno del gruppo sono disponibili per compensare le perdite di altre entità del gruppo.
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