Art. 7
Principi generali
In vigore dal 14 nov 2017
Principi generali
1. Le valutazioni ai fini di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE sono fondate su ipotesi eque e realistiche e mirano ad assicurare che le perdite nello scenario appropriato siano pienamente rilevate. Laddove disponibile, tale valutazione orienta l'accertamento da parte dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, a seconda dei casi, del fatto che l'ente «è in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Sulla base degli orientamenti già esistenti in materia di vigilanza o di altre fonti riconosciute che indicano criteri funzionali alla valutazione equa e realistica dei diversi tipi di attività e passività, il perito può contestare ipotesi, dati, metodologie e giudizi su cui l'entità ha basato le sue valutazioni ai fini degli obblighi di rendicontazione finanziaria o per il calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali e non tenerne conto ai fini della valutazione.
2. Il perito determina le metodologie di valutazione più appropriate che possono basarsi su modelli interni dell'entità laddove il perito lo reputi opportuno, tenendo conto della natura del quadro di gestione del rischio dell'entità, nonché della qualità dei dati e delle informazioni disponibili.
3. Le valutazioni sono coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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