Art. 3
Data della valutazione
In vigore dal 14 nov 2017
Data della valutazione
La data della valutazione è una delle seguenti date:
a)
la data di riferimento determinata dal perito in funzione della data più vicina possibile precedente alla data in cui si prevede che l'autorità di risoluzione decida di sottoporre l'entità a risoluzione o di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale;
b)
la data di risoluzione, se è effettuata la valutazione definitiva ex post di cui all'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE;
c)
in relazione alle passività risultanti da contratti derivati, il momento stabilito a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2018:345:oj#art-3