Art. 2
Criteri generali
In vigore dal 14 nov 2017
Criteri generali
1. Al momento di effettuare la valutazione, il perito tiene conto delle circostanze che incidono sui flussi di cassa attesi e dei tassi di attualizzazione applicabili alle attività e passività dell'entità, con l'obiettivo di tracciare una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'entità nel contesto delle opportunità e dei rischi che si presentano all'entità.
2. Il perito indica e giustifica le ipotesi principali utilizzate nella valutazione. Eventuali scostamenti significativi della valutazione dalle ipotesi utilizzate dalla dirigenza dell'entità nella preparazione dei bilanci e nel calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali dell'entità sono avvalorati dai migliori dati disponibili.
3. Il perito fornisce la migliore stima puntuale del valore di una determinata attività, passività, o di una combinazione delle stesse. Se del caso, i risultati della valutazione sono anche forniti sotto forma di intervalli di valori.
4. I criteri stabiliti nel presente regolamento per la valutazione delle singole attività e passività di un'entità si applicano anche alla valutazione di portafogli o gruppi di attività o di attività e passività combinate, delle attività d'impresa o dell'entità considerata nel suo insieme, se le circostanze lo esigono.
5. La valutazione suddivide i creditori in classi in funzione del livello di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile e comprende le seguenti stime:
a)
il valore dei crediti di ciascuna classe secondo la disciplina fallimentare applicabile e, ove pertinente e fattibile, in base ai diritti contrattuali attribuiti agli aventi diritto;
b)
i proventi che ogni classe riceverebbe se l'entità fosse liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
Nel calcolare le stime a norma del primo comma, lettere a) e b), il perito può applicare i criteri di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione (ABE RTS/2017/06, valutazione dopo la risoluzione) a seconda dei casi.
6. Ove opportuno e fattibile, tenendo conto dei tempi e della credibilità della valutazione, l'autorità di risoluzione può chiedere più valutazioni. In tal caso, l'autorità di risoluzione stabilisce i criteri per determinare come utilizzare tali valutazioni ai fini di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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