Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 nov 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «valutazione», la valutazione delle attività e passività di un'entità effettuata da un perito conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, o la valutazione provvisoria effettuata dall'autorità di risoluzione o dal perito, a seconda dei casi, a norma rispettivamente dell'articolo 36, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 9, della medesima direttiva; b) «perito», il perito indipendente ai sensi dell'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (3), o l'autorità di risoluzione quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE; c) «entità», gli enti o le entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE; d) «fair value (valore equo)», il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per la cessione di una passività in una regolare operazione tra partecipanti al mercato alla data della valutazione, secondo la definizione contenuta nella disciplina contabile applicabile; e) «valore di possesso», il valore attuale, attualizzato a un tasso adeguato, dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, stando a ipotesi eque, prudenti e realistiche, dal mantenimento di particolari attività e passività, tenendo conto dei fattori che incidono sul comportamento del cliente o della controparte o di altri parametri di valutazione nel contesto di risoluzione; f) «valore di cessione», il criterio di valutazione di cui all', paragrafo 5; g) «valore di avviamento (franchise value)», il valore attuale netto dei flussi di cassa che è ragionevole attendersi dal mantenimento e dal rinnovo delle attività e delle passività o delle attività d'impresa e che comprende l'impatto di eventuali opportunità commerciali, se pertinenti, comprese quelle derivanti dalle diverse azioni di risoluzione che sono valutate dal perito. Il valore di avviamento (franchise value) può essere superiore o inferiore al valore determinato dalle condizioni contrattuali delle attività e delle passività esistenti alla data della valutazione; h) «valore di capitale economico (equity value)», una stima del prezzo di mercato, per le azioni cedute o emesse, ricavata applicando metodologie di valutazione generalmente accettate. In funzione della natura delle attività o dell'attività d'impresa, il valore di capitale economico può comprendere il valore di avviamento (franchise value); i) «criterio di valutazione», il metodo adottato per determinare gli importi monetari utilizzati dal perito per presentare attività o passività; j) «data della risoluzione», la data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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