Art. 12

Fattori specifici relativi alla stima e all'attualizzazione dei flussi di cassa attesi

In vigore dal 14 nov 2017
Fattori specifici relativi alla stima e all'attualizzazione dei flussi di cassa attesi 1.   Ai fini della stima dei flussi di cassa, il perito si avvale del suo giudizio da esperto per determinare le principali caratteristiche delle attività o passività da valutare. Il perito si avvale del suo giudizio da esperto anche per determinare in che modo il mantenimento, l'eventuale rinnovo o rifinanziamento, la liquidazione o la cessione di tali attività o passività, secondo quanto previsto nell'azione di risoluzione esaminata, incida su tali flussi di cassa. 2.   Se l'azione di risoluzione prevede che l'entità detenga un'attività, mantenga una passività o prosegua un'attività d'impresa, il perito può tener conto dei fattori che potrebbero avere ripercussioni sui flussi di cassa futuri, tra cui i seguenti: a) variazioni delle ipotesi o delle aspettative, rispetto a quelle prevalenti alla data della valutazione, coerenti con le tendenze storiche a lungo termine e un orizzonte temporale ragionevole coerente con il periodo di detenzione delle attività contemplato o con il periodo per il risanamento dell'entità; o b) criteri o metodologie di valutazione aggiuntivi o alternativi che sono considerati appropriati dal perito e in linea con il presente regolamento, anche nel contesto della valutazione del valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione. 3.   Per quanto riguarda i gruppi di attività e passività o le attività d'impresa destinati a essere liquidati, il perito prende in considerazione i costi e i benefici della rinegoziazione. 4.   Se la situazione di un'entità le impedisce di detenere un'attività o di proseguire un'attività d'impresa, o se la vendita è comunque ritenuta necessaria dall'autorità di risoluzione per conseguire gli obiettivi della risoluzione, i flussi di cassa attesi fanno riferimento ai valori di cessione attesi entro un determinato periodo di cessione. 5.   Il valore di cessione è determinato dal perito sulla base dei flussi di cassa, al netto dei costi di cessione e al netto del valore atteso delle eventuali garanzie fornite, che l'entità può ragionevolmente attendersi alla luce delle condizioni di mercato prevalenti da una regolare vendita o cessione di attività o passività. Ove opportuno, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, il perito può stabilire il valore di cessione applicando una riduzione, in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata, al prezzo di mercato osservabile di tale vendita o cessione. Per determinare il valore di cessione delle attività che non hanno un mercato liquido, il perito tiene conto dei prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o di calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità. 6.   Il perito tiene conto dei fattori che potrebbero incidere sui valori di cessione e sui periodi di cessione, tra cui: a) i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in operazioni analoghe, opportunamente adeguati per tener conto delle differenze in termini di modello di business e di struttura finanziaria delle parti di tali operazioni; b) i vantaggi o gli svantaggi di una particolare operazione specifici per le parti interessate o per un sottogruppo di partecipanti al mercato; c) le particolari caratteristiche di un'attività o di un'attività d'impresa che possono essere rilevanti solo per un potenziale acquirente, o per un sottogruppo di partecipanti al mercato; d) la probabile incidenza delle vendite previste sul valore di avviamento (franchise value) dell'entità. 7.   Nel valutare il valore delle attività d'impresa al fine di praticare la vendita dell'attività d'impresa o di utilizzare lo strumento dell'ente-ponte, il perito può tener conto di ragionevoli aspettative relative al valore di avviamento (franchise value). Tali aspettative relative al valore di avviamento (franchise value) comprendono quelle determinate dal rinnovo delle attività, dal rifinanziamento di un portafoglio aperto o dal mantenimento o dalla ripresa dell'attività d'impresa nel contesto delle azioni di risoluzione. 8.   Il perito che non ritenga ragionevole attendersi prospettive realistiche di cessione di un'attività o di un'attività d'impresa non è tenuto a determinare il valore di cessione, ma stima i relativi flussi di cassa sulla base delle pertinenti prospettive di mantenimento o liquidazione. Tale disposizione non si applica allo strumento della separazione delle attività o allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. 9.   Per le parti di un gruppo di attività o di un'attività d'impresa che possono essere liquidate con procedura ordinaria di insolvenza, il perito può prendere in considerazione i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in vendite all'asta di attività di analoga natura e in analoghe condizioni. La determinazione dei flussi di cassa attesi tiene conto dell'illiquidità, dell'assenza di dati affidabili per la determinazione dei valori di cessione e della conseguente necessità di affidarsi a metodologie di valutazione basate su dati non osservabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:345:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo