Art. 6

Relazione di valutazione

In vigore dal 14 nov 2017
Relazione di valutazione Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi: a) fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 6, lettere da a) a c), della medesima direttiva; b) fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 8, della medesima direttiva; c) la valutazione delle passività risultanti da derivati effettuata in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione; d) una sintesi della valutazione, che comprende una spiegazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza della valutazione; e) una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi utilizzate dal perito al momento di effettuare la valutazione, la sensibilità della valutazione alle scelte relative a metodologie e ipotesi e, ove fattibile, una spiegazione del modo in cui dette metodologie e ipotesi differiscono da quelle utilizzate per altre valutazioni pertinenti, comprese le eventuali valutazioni di risoluzione preliminari; f) qualsiasi informazione aggiuntiva che, secondo il perito, aiuterebbe l'autorità di risoluzione o l'autorità competente ai fini dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 11, della direttiva 2014/59/UE.
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