Art. 6
Relazione di valutazione
In vigore dal 14 nov 2017
Relazione di valutazione
Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi:
a)
fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 6, lettere da a) a c), della medesima direttiva;
b)
fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 8, della medesima direttiva;
c)
la valutazione delle passività risultanti da derivati effettuata in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione;
d)
una sintesi della valutazione, che comprende una spiegazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza della valutazione;
e)
una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi utilizzate dal perito al momento di effettuare la valutazione, la sensibilità della valutazione alle scelte relative a metodologie e ipotesi e, ove fattibile, una spiegazione del modo in cui dette metodologie e ipotesi differiscono da quelle utilizzate per altre valutazioni pertinenti, comprese le eventuali valutazioni di risoluzione preliminari;
f)
qualsiasi informazione aggiuntiva che, secondo il perito, aiuterebbe l'autorità di risoluzione o l'autorità competente ai fini dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 11, della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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