Art. 4
Fonti delle informazioni
In vigore dal 14 nov 2017
Fonti delle informazioni
La valutazione è fondata su qualsiasi informazione attinente alla data della valutazione, ritenuta pertinente dal perito. Oltre ai bilanci dell'entità, alle relazioni di audit e alle segnalazioni regolamentari ad essi connesse relative a un periodo che termina il più vicino possibile alla data della valutazione, tali informazioni pertinenti possono includere quanto segue:
a)
i bilanci aggiornati e le segnalazioni regolamentari elaborati dall'entità il più vicino possibile alla data di valutazione;
b)
una spiegazione delle metodologie, delle ipotesi e dei giudizi fondamentali utilizzati dall'entità al fine di elaborare i bilanci e le segnalazioni regolamentari;
c)
i dati contenuti nei registri contabili dell'entità;
d)
i dati di mercato pertinenti;
e)
le conclusioni tratte dal perito da scambi di vedute con la dirigenza e i revisori dei conti;
f)
ove disponibili, le valutazioni di vigilanza relative alle condizioni finanziarie dell'entità, comprese le informazioni acquisite a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2014/59/UE;
g)
le valutazioni della qualità delle attività del settore, se pertinenti alle attività dell'entità, nonché i risultati degli stress test;
h)
le valutazioni inter pares, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità;
i)
i dati storici, opportunamente corretti per eliminare i fattori che non sono più pertinenti e per includere altri fattori che non incidono sui dati storici; o
j)
le analisi delle tendenze, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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