Art. 29
Revoca dei privilegi o delle immunità
In vigore dal 12 ott 2017
Revoca dei privilegi o delle immunità
1. Quando le indagini dell’EPPO riguardano persone protette da un privilegio o un’immunità ai sensi del diritto nazionale e tale privilegio o immunità ostacola lo svolgimento di un’indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tale privilegio o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale in questione.
2. Quando le indagini dell’EPPO riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, e tali privilegi o immunità ostacolano lo svolgimento di un’indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto dell’Unione.
Storico versioni
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