Art. 28

Svolgimento dell’indagine

In vigore dal 12 ott 2017
Svolgimento dell’indagine 1.   Il procuratore europeo delegato incaricato di un caso può, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d’indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro. In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l’osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate. Il procuratore europeo delegato incaricato del procedimento comunica al procuratore europeo competente e alla camera permanente, tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli e nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento interno dell’EPPO, eventuali sviluppi significativi relativi al procedimento. 2.   In qualsiasi momento durante le indagini condotte dall’EPPO, le autorità nazionali competenti adottano, conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l’efficacia delle indagini, anche quando non agiscono specificamente su istruzione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Le autorità nazionali informano senza indebito ritardo il procuratore europeo delegato incaricato del caso delle misure urgenti adottate. 3.   La camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo incaricato della supervisione, decidere di riassegnare un caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro se il procuratore europeo delegato incaricato del caso a) non può svolgere l’indagine o avviare l’azione penale; o b) omette di seguire le istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo. 4.   In casi eccezionali, dopo aver ottenuto l’approvazione della camera permanente competente, il procuratore europeo incaricato della supervisione può adottare la decisione motivata di svolgere l’indagine di persona, adottando le misure d’indagine e altre misure di persona o dandone incarico alle autorità competenti del suo Stato membro, qualora ciò risulti indispensabile ai fini dell’efficienza dell’indagine o dell’azione penale in ragione di uno o più dei criteri seguenti: a) la gravità del reato, in particolare alla luce delle sue possibili ripercussioni a livello dell’Unione; b) quando l’indagine riguarda funzionari o altri agenti dell’Unione o membri delle istituzioni dell’Unione; c) in caso di fallimento del meccanismo di riassegnazione di cui al paragrafo 3. In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri provvedono affinché il procuratore europeo sia autorizzato a disporre o a chiedere misure d’indagine e altre misure e che abbia tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale. Le autorità nazionali competenti e i procuratori europei delegati interessati dal caso sono informati senza indebito ritardo della decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.
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Svolgimento dell’indagine (Art. 28 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo