Art. 7
Riesame e conservazione dei dati
In vigore dal 21 set 2017
Riesame e conservazione dei dati
1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano e riesaminano periodicamente, almeno con cadenza annuale, la politica sui conflitti di interesse definita in conformità all' e adottano tutte le misure adeguate per colmare le eventuali lacune.
2. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione tengono e aggiornano regolarmente il registro delle situazioni in cui è insorto o, in caso di servizi o attività in corso, possa insorgere un conflitto di interesse che implica il rischio di ledere gli interessi di un cliente.
L'alta dirigenza dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione riceve frequentemente e, almeno con cadenza annuale, relazioni scritte sulle situazioni di cui al primo comma.
Storico versioni
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