Art. 6
Comunicazione
In vigore dal 21 set 2017
Comunicazione
1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione evitano di fare eccessivo affidamento sulla comunicazione al fine di assicurare che la comunicazione ai clienti, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97, sia l'ultima risorsa, da utilizzare solo laddove le disposizioni organizzative e amministrative efficaci stabilite dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per evitare o gestire i conflitti di interesse, in conformità all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente.
2. Ai fini della comunicazione dei conflitti di interesse, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione svolgono quanto segue:
a)
forniscono una descrizione specifica del conflitto di interesse in questione;
b)
spiegano il carattere generale e le fonti del conflitto di interesse;
c)
spiegano al consumatore i rischi che insorgono dal conflitto di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi;
d)
indicano chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per evitare o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.
Storico versioni
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