Art. 4

Politica sui conflitti di interesse

In vigore dal 21 set 2017
Politica sui conflitti di interesse 1.   Per le finalità di cui all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti ad elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata alla loro dimensione, organizzazione, natura, portata nonché alla complessità della loro attività. Laddove l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione sia membro di un gruppo, tale politica tiene conto anche di qualunque circostanza di cui l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione è o dovrebbe essere informato/a, che possa portare a un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività di altri membri del gruppo. 2.   La politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente al paragrafo 1 include quanto segue: a) in riferimento alle specifiche attività di distribuzione assicurativa svolte, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti; b) le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti ed evitare che ledano gli interessi del cliente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:2359:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo