Art. 5

Procedure e misure previste dalla politica sui conflitti di interesse

In vigore dal 21 set 2017
Procedure e misure previste dalla politica sui conflitti di interesse 1.   Le procedure e le misure di cui all', paragrafo 2, lettera b), sono adeguate alla dimensione e alle attività svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione, a quelle del gruppo a cui possano eventualmente appartenere e al rischio di ledere gli interessi del cliente. Le procedure da seguire e le misure da adottare in conformità all', paragrafo 2, lettera b), includono, se appropriato, quanto segue: a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti; b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione; c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra i pagamenti, incluso il compenso, ai soggetti rilevanti che esercitano un'attività e i pagamenti, incluso il compenso, ad altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; d) misure miranti a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui le attività di distribuzione assicurativa vengono svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione, o dai loro dirigenti o dipendenti, o da chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente; e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività di distribuzione assicurativa distinte, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse; f) una politica sugli omaggi e sui benefici che stabilisca chiaramente in quali condizioni gli omaggi e i benefici possono essere accettati o concessi e quali misure devono essere adottate quando li si accettano o li si concedono. 2.   Quando gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione possono dimostrare che le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 non sono adeguate per assicurare che le attività di distribuzione assicurativa siano svolte nel migliore interesse del cliente e che non siano influenzate dai conflitti di interesse dell'intermediario assicurativo, dell'impresa di assicurazione o di un altro cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottano misure e procedure alternative adeguate a tal fine.
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