Art. 8
Valutazione di incentivi e schemi di incentivazione
In vigore dal 21 set 2017
Valutazione di incentivi e schemi di incentivazione
1. Si considera che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
2. Al fine di valutare se un incentivo o uno schema di incentivazione possa avere una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione svolgono un'analisi complessiva che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti che possono aumentare o diminuire il rischio di tale ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente, e qualsiasi misura organizzativa adottata dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione per evitare il rischio di una ripercussione negativa.
In particolare, essi considerano i criteri che seguono:
a)
se un incentivo o uno schema di incentivazione possa indurre l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ad offrire o raccomandare un particolare prodotto o servizio assicurativo al cliente malgrado il fatto che l'intermediario o l'impresa sia in grado di offrire un prodotto o servizio assicurativo diverso che soddisfi maggiormente le necessità del cliente;
b)
se l'incentivo o lo schema di incentivazione si basi solo o principalmente su criteri quantitativi commerciali o se prenda in considerazione criteri qualitativi adeguati, che riflettono quanto previsto dai regolamenti applicabili, la qualità dei servizi forniti ai clienti e la soddisfazione del cliente;
c)
il valore dell'incentivo versato o percepito in relazione al valore del prodotto e dei servizi forniti;
d)
se l'incentivo sia interamente o principalmente versato al momento della conclusione del contratto di assicurazione o se si estenda a tutta la durata del contratto;
e)
l'esistenza di un meccanismo adeguato per richiedere il rimborso dell'incentivo nel caso in cui il prodotto si estingua anticipatamente o venga riscattato in anticipo o nel caso in cui gli interessi del cliente siano stati lesi;
f)
l'esistenza di qualsiasi forma di soglia variabile o contingente o qualsiasi altro tipo di acceleratore di valore che venga sbloccato dal raggiungimento di un obiettivo che si basi sul volume o sul valore delle vendite.
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