Art. 9
Informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell'idoneità
In vigore dal 21 set 2017
Informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell'idoneità
1. Al fine di fornire una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione stabiliscono l'entità delle informazioni da raccogliere presso il cliente o potenziale cliente in considerazione di tutte le caratteristiche della consulenza da fornire al cliente o potenziale cliente.
2. Fatto salvo che, in conformità dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze del cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione ricevono dai clienti o potenziali clienti le informazioni che consentono loro di capire i fatti essenziali relativi al cliente o potenziale cliente, e di avere una base ragionevole per stabilire che la propria raccomandazione personale al cliente o potenziale cliente soddisfa tutti i criteri che seguono:
a)
corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la tolleranza di rischio di tale soggetto;
b)
corrisponde alla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, compresa la sua capacità di sostenere perdite;
c)
è di natura tale per cui il cliente o potenziale cliente possiede la conoscenza e l'esperienza necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio.
3. Le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, includono, laddove rilevante, dati riguardanti la fonte e la consistenza del reddito regolare, le attività, incluse le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari. Il livello di informazioni raccolto è adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.
4. Le informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio, includono, laddove rilevante, i dati sulla durata dell'investimento che il cliente o potenziale cliente desidera mantenere, sulle sue preferenze riguardo al rischio da assumere, sul suo profilo di rischio e sulle finalità dell'investimento. Il livello di informazioni raccolto è adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.
5. Se non ottiene le informazioni previste dall'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non fornisce consulenza sui prodotti di investimento assicurativi al cliente o al potenziale cliente.
6. Nel caso di una consulenza riguardo a un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non emette una raccomandazione nel caso in cui nessuno dei prodotti sia adeguato al cliente o potenziale cliente.
7. Se viene fornita una consulenza che implica il cambiamento delle attività di investimento sottostanti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione raccolgono le informazioni necessarie sulle attività di investimento sottostanti esistenti del cliente e sulle nuove attività di investimento raccomandate, e svolgono un'analisi dei costi e dei benefici attesi da tale cambiamento, in modo da essere ragionevolmente in grado di provare che i benefici attesi dal trasferimento sono superiori ai costi.
Storico versioni
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