Art. 16

Atti delegati

In vigore dal 4 lug 2017
Atti delegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti. 2.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti: a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse; b) all'interno del gruppo di prodotti, i modelli con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione; c) non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti; d) l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto durante l'utilizzo. 3.   Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare: a) la definizione dello specifico gruppo di prodotti rientrante nella definizione di «prodotto connesso all'energia» di cui all', punto 1), che deve essere disciplinato dai requisiti dettagliati di etichettatura; b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio considerevole di costi e di energia e a un'opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente. Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull'etichetta; c) se del caso, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative al prodotto, nel qual caso l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto. Le informazioni supplementari sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nel suo insieme per i clienti. Tali informazioni si basano su dati relativi alle caratteristiche fisiche del prodotto che possono essere misurate e verificate dalle autorità di vigilanza del mercato; d) se del caso, l'inclusione di un riferimento sull'etichetta che consenta ai clienti di individuare i prodotti energetici intelligenti, vale a dire in grado di modificare e ottimizzare automaticamente i loro modelli di consumo in risposta a stimoli esterni (quali segnali da o tramite un sistema centrale di gestione dell'energia nelle abitazioni, segnali di prezzo, segnali di controllo diretto, misurazioni locali) o in grado di fornire altri servizi che aumentano l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale del consumo di energia nell'intero sistema energetico; e) l'esposizione dell'etichetta, ad esempio apposta sul singolo prodotto, senza danneggiarlo, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online, tenendo conto dei requisiti di cui all', paragrafo 1, e delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori; f) ove opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti; g) le modalità di fornitura dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto nella vendita a distanza; h) il contenuto prescritto e, se del caso, il formato e altri dettagli riguardanti la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica, ivi compresa la possibilità di inserire i parametri della scheda informativa del prodotto nella banca dati conformemente all', paragrafo 1; i) le tolleranze ammesse ai fini della verifica che devono essere utilizzate dagli Stati membri per verificare la conformità ai requisiti; j) come la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, inclusi gli aspetti di leggibilità e visibilità; k) i metodi di misurazione e di calcolo di cui all' per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, inclusa la definizione dell'indice di efficienza energetica (IEE) o parametro equivalente; l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica; m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta che consentono ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulle prestazioni del prodotto contenute nella scheda informativa del prodotto. Il formato di tali riferimenti possono assumere la forma di un indirizzo di sito web, un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), un link alle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore; n) se del caso, come le classi di efficienza energetica che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso debbano essere indicate sulla visualizzazione interattiva del prodotto; o) la data della valutazione e della revisione dell'atto delegato che eventualmente ne consegue; p) se del caso, le differenze nelle prestazioni energetiche in regioni climatiche diverse; q) per quanto riguarda l'obbligo di conservare le informazioni nella parte relativa alla conformità della banca dati di cui all', paragrafo 6, un periodo di conservazione inferiore a 15 anni, ove opportuno in relazione alla vita media del prodotto. 4.   La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno specifico gruppo di prodotti. Quando la Commissione decide in merito alla tempistica per l'adozione dell'atto delegato per uno specifico gruppo di prodotti, non ritarda l'adozione per motivi connessi all'adozione di un atto delegato relativo ad un altro specifico gruppo di prodotti, salvo in circostanze eccezionali. 5.   La Commissione tiene un inventario aggiornato di tutti gli atti delegati pertinenti, nonché delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE, inclusi riferimenti completi a tutte le norme armonizzate pertinenti.
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