Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «prodotto connesso all'energia» o «prodotto», il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti; 2) «gruppo di prodotti», un gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale; 3) «sistema», la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell'ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica; 4) «modello», la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello; 5) «identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore; 6) «modello equivalente», il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e la stessa scheda informativa, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dal medesimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello; 7) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 8) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; 9) «messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione; 10) «fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 11) «mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; 12) «importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo; 13) «distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno; 14) «fornitore», il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione; 15) «vendita a distanza», l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto; 16) «cliente», la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; 17) «efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia; 18) «norma armonizzata», la norma definita nell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); 19) «etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico; essa comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell', paragrafi 10 e11; 20) «riscalaggio», l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti; 21) «etichetta riscalata», l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito un riscalaggio ed è distinguibile dalle etichette precedenti il riscalaggio pur mantenendo una coerenza visiva e percettibile con l'insieme delle etichette; 22) «scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica; 23) «documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato l'accertamento della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova; 24) «informazioni supplementari», le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni funzionali e ambientali di un prodotto; 25) «banca dati dei prodotti», una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti; 26) «tolleranza ammessa ai fini della verifica», la deviazione massima ammissibile dei risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio.
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