Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 4 lug 2017
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
b)
ai mezzi di trasporto per persone o merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1369:oj#art-1